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Normativa

ANTICADUTA

I rischi a cui sono esposti i lavoratori durante i lavori in quota sono molto gravi, spesso mortali.
Ogni responsabile di immobile, sia esso Proprietario e/o Amministratore di condominio, in accordo con le normative vigenti, , deve provvedere (nei casi di manutenzione o sostituzione delle coperture) all'installazione di adeguati sistemi anticaduta volti a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per fare maggior chiarezza di seguito riportiamo stralci delle normative vigenti in Italia e in Piemonte:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Stralcio del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dal D.LGS. 106/2009

Art. 115
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

2.[omissis]
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.


REGIONE PIEMONTE Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2016

Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R.
Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20).

Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”.

Regolamento

Il regolamento, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, riporta norme regionali per disciplinare le misure di sicurezza e le misure preventive da applicarsi ai lavori in copertura, alla manutenzione della copertura stessa e ai lavori riguardanti gli impianti tecnologici da installare sulla copertura o che comportino l’accesso e il transito in quota.

È stato pubblicato in attuazione dell’articolo 15, comma 7 della Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (“art. 15 Norme in materia di sicurezza 1. In fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici è fatto obbligo prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.”) e il riferimento nel titolo “Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”, riguarda lo stesso regolamento pubblicato la settimana precedente, che per errori di compilazione è stato necessario riproporre in forma rivisitata. Così in merito la nota della Regione.

Ambiti di applicazione (art.3) del regolamento sono la progettazione e la realizzazione di interventi sia privati che pubblici che interessino “coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata”. E per interventi si intendono: nuova costruzione, manutenzione straordinaria e ordinaria e varianti in corso d’opera, impianti solari termici o per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per tali ambiti il regolamento definisce requisiti tecnici e operativi per la misure di sicurezza, documenti da presentare per la progettazione e attestazioni necessarie.

Sono eclusi dagli ambiti di applicazione:

a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni”.

Adempimenti

Progettazione, percorsi, accesso alla copertura, transito. Il provvedimento riporta indicazioni riguardanti l’edilizia pubblica, privata e alcune riguardanti l’edilizia libera (articolo 6, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) del Dpr 380/2001).

Si parla di predisposizione e contenuti dell’ETC Elaborato tecnico della copertura (aggiornamento, integrazione con il fascicolo dell’opera, fine lavori, messa a disposizione per interventi successivi o ispezione); criteri generali di progettazione, percorsi per l’accesso alla copertura (dimensioni, segnalazione ostacoli, illuminazione, scale, ascensori, apparecchi di sollevamento, ponteggi); accesso alla copertura (punto di accesso interno, riconoscibilità, cartellonistica, ancoraggi). Quindi il transito e l’esecuzione dei lavori (elementi protettivi, scelta degli elementi protettivi).

Buone pratiche, edilizia libera. Allegato II del regolamento e previste dal suo articolo 11 troviamo le buone pratiche che riguardano gli interventi previsti dall’articolo 5 del Regolamento stesso, commi 4, 5, e 6 ( “4) Per gli interventi pubblici e privati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) del d.p.r. 380/2001, la conformità dell’intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2 nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 2. 5) Per gli interventi pubblici e privati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d) del d.p.r. 380/2001, la conformità dell’intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all’articolo 11 comma 3, nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 2. 6) Per gli interventi di cui all’articolo 3 comma 1 lettere c) e d), previsti nell’ambito di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 380/2001, che non prevedono opere strutturali sulla copertura, subordinati al rilascio o all’efficacia dell’istanza, la conformità dell’intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all’articolo 11 comma 4 nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 2″).

Così le buone pratiche: “Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di chi accede alla copertura in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale della stessa, o di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili di cui all’articolo 6 comma 1 lettera a), comma 2 lettere a) e d) del Dpr 380/2001, anche qualora previsti nell’ambito di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettere c) e d) del Dpr 380/2001, in attuazione di quanto previsto all’articolo 5 comma 4,5 e 6 e all’articolo 11 del regolamento, il presente allegato dovrà essere sottoscritto dall’interessato e dall’esecutore dell’intervento in esame per l’attuazione delle misure ivi previste, prima dell’inizio dello stesso, fermo restando gli obblighi di cui al Dlgs 81/2008. Tale allegato dovrà essere trasmesso contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, se prevista, o all’inoltro dell’istanza, ed eventualmente ritrasmesso in quest’ultimo caso in sostituzione del precedente con la fine lavori. La successiva custodia rimane a carico del committente/intestatario e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile”.

In Allegato I sono invece riportati i moduli per la Relazione tecnica, l’Elaborato tecnico copertura, la Dichiarazione di conformità, il Registro di spedizione e manutenzione.

Infomazione e formazione. L’articolo 12 in chiusura ricorda come, in ogni caso “I lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione delle misure di prevenzione e protezione sulle coperture nonché all’utilizzo delle stesse ai fini di ispezione, manutenzione ordinaria o interventi tecnici sulle coperture, devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall’alto, nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77, comma 5 del D.lgs. 81/2008″.

Entrata in vigore del provvedimento è il 25 luglio 2016.



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